Servizio clienti: +39.081.7281024​ è attivo dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00

Registro telematico dell’olio e fascicolo aziendale

La nota prot. n. 9394270 del 22/12/2020 emessa dal Mipaaf che si allega alla presente ha reso disponibili chiarimenti riguardanti la corretta applicazione di quanto previsto dalla Legge 14 gennaio 2013 n. 9 relativa all’obbligo di costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale per i produttori di oli destinati al commercio.

In particolare, la nota si riferisce all’articolo 16 di suddetta legge, del quale riportiamo di seguito il contenuto:

 

  1. Al fine di garantire la piena rintracciabilltà delle produzioni destinate al commercio e di prevenire eventuali frodi, è obbligatorio, per tutti i produttori di oli vergini, extravergini e lampanti, costituire e aggiornare il fascicolo aziendale, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, e del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99. In caso di mancata ottemperanza a tale adempimento, le produzioni non possono essere destinate al commercio                                                                                                                                                       
  2. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro.                                                                                                 
  3. Salvo che il fatto costituisca reato, alle Imprese riconosciute che provvedono all’annotazione nel registro di carico e scarico, previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 10 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, di olive o oli di produttori che non rispettano l’obbligo di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro, nonché la sanzione accessoria della sospensione del riconoscimento per un periodo da uno a sei mesi. Secondo quanto stabilito dalla legge (e considerato anche quanto previsto all’art. 8 del DM 16059 del 23 dicembre 2013 secondo il quale “Gli olivicoltori devono costituire e/o aggiornare il fascicolo aziendale […] prima della commercializzazione delle olive e/o prima della molitura delle olive”) l’obbligo di costituzione del fascicolo aziendale riguarda gli tutti gli olivicoltori e gli operatori del settore olivicolo che pongono in commercio olive e/o olio.

Sono esclusi dall’obbligo solo gli “olivicoltori che producono olio destinato esclusivamente all’autoconsumo e la cui produzione non supera 350 kg di olio per campagna di commercializzazione

Le sanzioni previste, in caso di mancato adempimento, sono sia a carico degli olivicoltori che commercializzano olive e/o olio senza aver costituito/aggiornato il fascicolo aziendale, sia del frantoi che abbiano registrato le relative movimentazioni sul proprio registro telematico.

Si osservi che i frantoi i quali, per evitare il rischio di sanzione, non intendessero procedere all’annotazione di operazioni concernenti le olive/oli di olivicoltori non in regola con il fascicolo aziendale, sono comunque passibili di sanzione per “mancata registrazione” ai sensi dell’art 7 comma 1 del decreto legislativo n. 103 del 23 maggio 2016. In merito a quanto su esposto, onde evitare di incorrere in sanzioni, il Ivlipaaf ha messo a disposizione lo strumento dell’autocertificazione, invitando gli operatori ad utilizzarlo in caso di acquisto di olive e/o di olio. La nota ministeriale del 25/09/2014, infatti, chiariva che: “qualora il frantoio acquisti olive od olio da terzi, gli obblighi relativi alla costituzione e/o aggiornamento del fascicolo aziendale, dovranno essere assicurati dal proprietario venditore delle olive e dell’olio, mediante autocertificazione attestante gli avvenuti adempimenti.”